Bancarotta fraudolenta preferenziale con la violazione della «par condicio creditorum»
La fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale, di cui all’art. 216 comma 3 del RD 267/42, si riferisce alle condotte del fallito il quale esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi.
Ai fini della sussistenza del reato occorre, quindi, sul piano oggettivo, la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (espressione del principio inteso ad evitare disparità di trattamento che non trovino giustificazione nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall’art. 2741 c.c. ). Questi sono alcuni degli elementi esaminati dalla sentenza della Cassazione n. 6052, depositata oggi.
L’offesa non consiste, dunque, nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. L’evento giuridico della bancarotta preferenziale è, in altri termini, costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti o dal fatto che il creditore favorito dal titolo di prelazione simulato lo abbia fatto valere in sede di riparto dell’attivo fallimentare. Peraltro, è pacifico che sul piano soggettivo debba ricorrere la forma peculiare del dolo specifico, costituito dalla sola volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un danno per altri (cfr. Cass. n. 15712/2014).
In particolare, quindi, integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni – effettuate in periodo di insolvenza – ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili; considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non esistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (cfr. Cass n. 14908/2008).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941