Regime transitorio per le ipotesi oggettive di lavoro intermittente
In attesa del decreto del Ministero del Lavoro è ancora in vigore la tabella del Regio Decreto del 6 dicembre 1923 n. 2657
Con riferimento alla regolamentazione delle ipotesi oggettive di svolgimento di prestazioni lavorative a carattere discontinuo o intermittente, in virtù di quanto disposto dall’art. 55, comma 3 del DLgs. 81/2015, ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”, è tutt’ora pienamente vigente la casistica indicata dalla tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657 che riporta l’elenco di tutte le attività nell’ambito delle quali il datore di lavoro è legittimato ad utilizzare un lavoratore con carattere di discontinuità.
Questo è chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 10 del 21 marzo 2016 pubblicato ieri, in risposta ...
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