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IL CASO DEL GIORNO

Avviso di pagamento in Dogana solo dopo aver comunicato le motivazioni

/ Francesco D'ALFONSO

Sabato, 17 dicembre 2016

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Una volta che sia sorta l’obbligazione doganale, l’autorità doganale notifica quest’ultima al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta o si ritiene sia sorta l’obbligazione.
In linea generale, debitore dell’obbligazione è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta (il dichiarante, in questo caso, è uno spedizioniere o comunque un intermediario), anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

La notifica dell’obbligazione doganale, che può essere effettuata anche utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, non deve, tuttavia, essere operata laddove l’importo dei dazi dovuti superi quello stabilito in base a una decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (“decisioni

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