Niente revoca della rateizzazione con accordo di ristrutturazione pendente
La rateizzazione si può portare avanti se si conclude entro i 120 giorni dall’omologazione
Il debito fiscale nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere gestito mediante il ricorso alla transazione fiscale (art. 182-ter del RD 267/42), divenuta obbligatoria – per effetto delle modifiche operate dall’art. 1 comma 81 della L. 232/2016 – nel caso di riduzione delle passività.
Accanto a tale istituto, possono essere prospettabili anche soluzioni più classiche, come la rateizzazione del debito iscritto a ruolo, e più innovative, come la definizione agevolata (rottamazione), da utilizzare, cum grano salis, anche in combinazione tra loro.
È sempre più evidente che quando l’imprenditore in crisi si approccia a uno strumento di composizione concorsuale che prevede l’accordo dei creditori sociali (sia esso concordato preventivo che ...
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