Percentuali di ricarico applicabili anche in anni diversi da quello accertato
In passato, tuttavia, la Cassazione sembra aver affermato un principio opposto
Con sentenza n. 20632, depositata ieri, la Corte di Cassazione è ritornata sull’annosa questione concernente l’utilizzo della percentuale di ricarico calcolata per anni diversi rispetto a quello in cui è stata eseguita la verifica e, in particolare, sulla possibilità che la stessa costituisca elemento indiziario “pieno”.
Le percentuali di ricarico, ossia le maggiorazioni che l’impresa applica al prezzo di acquisto al fine di determinare il prezzo di vendita, vengono utilizzate in occasione di accertamenti presuntivi (artt. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73 e 54 del DPR 633/72) o induttivi (artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72).
Con riferimento ai primi, l’art. 62-sexies del DL 331/93 stabilisce che essi “possono essere fondati anche sull’esistenza
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