Lo splafonamento incide sull’esercizio della detrazione IVA
Si tratta di una violazione di carattere sostanziale che esclude l’applicabilità del principio di neutralità; legittimo il recupero dell’imposta dovuta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1132/2019, torna sulle conseguenze dell’acquisto di beni in sospensione d’imposta in misura superiore al plafond disponibile (nello stesso senso, le recenti Cass. nn. 10020/2018 e 15835/2018).
La legge consente agli esportatori abituali l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, onde evitare che si trovino cronicamente a credito dell’imposta detraibile.
Tale beneficio è subordinato, oltre che all’invio, al cedente o prestatore, della dichiarazione d’intenti, al rispetto del limite quantitativo costituito dal c.d. plafond (art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1972).
Il suo superamento legittima l’accertamento, da parte dell’Erario in capo all’esportatore abituale, dell’imposta
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