Capital gain di fonte estera con imposta del 26%
L’imposizione sostitutiva preclude il recupero delle imposte estere, qualora prelevate in base alla Convenzione con l’altro Stato
I soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni in società estere e, più in generale, attività di fonte estera da cui emergono redditi diversi di natura finanziaria sono tenuti ad effettuare alcune valutazioni in più rispetto al passato, derivanti dalle nuove modalità di tassazione delle plusvalenze realizzate vigenti dal 1° gennaio 2019.
Per le persone fisiche non imprenditori, infatti, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione, la tassazione italiana avviene con imposta sostitutiva del 26%. Non vi sono, quindi, novità né per le plusvalenze derivanti della cessione di partecipazioni non qualificate, che già erano soggette a tale regime, né per i redditi che rientrano tra i capital gain non qualificati a norma dell’art. 67 comma 1 lettere da c-ter) ...
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