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LAVORO & PREVIDENZA

Distacco transnazionale non autentico a rischio somministrazione fraudolenta

Con il distacco in Italia non autentico il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze della società italiana distaccataria

/ Maurizio CICCIÙ

Mercoledì, 20 marzo 2019

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La circolare n. 3/2019 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative relative alle sanzioni applicabili in caso di somministrazione di lavoro fraudolenta, ai sensi dell’art. 38-bis del DLgs. 81/2015, così come modificato dal DL 87/2018, convertito in L. 96/2018.

In particolare, è stato reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, riscontrabile quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
In tale ipotesi, la sanzione penale applicabile è pari all’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dell’art.

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