Riformato traffico di influenze illecite in continuità col millantato credito
Per la Cassazione ne deriva l’applicazione retroattiva della disposizione più favorevole per il mediatore
Il traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. rappresenta una fattispecie cruciale all’interno della complessiva strategia anticorruttiva dell’ordinamento.
Attraverso questa disposizione, infatti, il legislatore anticipa la tutela penale dell’imparzialità e del prestigio della P.A. punendo anche la cosiddetta background corruption, ovvero quell’attività “negoziale” prodromica alla conclusione del patto corruttivo fondata sullo sfruttamento di relazioni – asserite o esistenti - con i pubblici poteri.
Nella versione originaria del Codice Rocco era contemplato soltanto il delitto di millantato credito (art. 346 c.p.), che sanzionava la condotta di chiunque vantasse una inesistente possibilità di influire sull’operato del pubblico ufficiale ...
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