Sanzioni pesanti per la mancata consegna della busta paga
Per il datore di lavoro inadempiente il regime sanzionatorio prevede importi fino a 7.200 euro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, un prospetto paga nel quale devono essere indicati i dati del lavoratore medesimo, il periodo di riferimento, le competenze spettanti e, in generale, tutte le componenti della retribuzione, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro (cfr. art. 1 della L. 4/1953).
La funzione della busta paga è infatti quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
La L. 4/1953 non prescrive un particolare modello di busta paga, pertanto ogni datore di lavoro può adottare un proprio prospetto,
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