Costo «differenziato» per le quote di partecipazione in un fondo
Secondo la risposta a interpello n. 509 di ieri, 11 dicembre 2019, in caso di apporto di beni da parte di un trust a un fondo di investimento, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote del fondo, oggetto di donazione ai beneficiari del trust, deve essere individuato:
- ai fini della determinazione dei redditi di capitale, in base al valore delle quote alla data del trasferimento delle medesime;
- ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, in base al costo del donante (in base alle regole contenute nell’art 68 comma 6 del TUIR).
Nel caso concreto, quindi, il riscatto delle quote, che configura in termini generali un reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 comma 1 lettera g) del TUIR, è valorizzato in base al valore che le quote avevano in capo al trust alla data del trasferimento ai beneficiari; al contrario, eventuali capital gain sono valorizzati in base al costo di sottoscrizione in capo al trust.
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