Assegno di invalidità non sufficiente per vivere
I 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone disabili totalmente inabili al lavoro, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando il diritto all’assistenza e mantenimento previsto dall’art. 38 Cost.
La Corte Costituzionale lo ha stabilito nella camera di consiglio svoltasi il 23 giugno 2020, come reso noto con un comunicato stampa.
In attesa del deposito della sentenza la Consulta ha intanto precisato che il caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace quindi di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
Intervenendo sulla questione di legittimità sollevata dalla Corte d’appello di Torino, la Consulta ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e, pertanto, risulta violato il diritto ex art. 38 Cost., secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Con l’occasione, la Corte Costituzionale ha quindi stabilito che l’incremento pari a 516,46 euro, riconosciuto dall’art. 38 della L. 448/2001 (c.d. “incremento al milione”) per diversi trattamenti pensionistici, deve essere assicurato anche agli invalidi civili totali ex art. 12 comma 1 della L. 118/71, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età. Pertanto, l’incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godono di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
Sul punto, la Corte ha precisato che la sentenza non avrà effetto retroattivo, bensì valenza solo per il futuro, successivamente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, il legislatore potrà rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
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