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In arrivo una nuova decisione della Consulta sull’incostituzionalità delle norme del Jobs Act

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 giugno 2020

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Con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, la Corte Costituzionale ha reso noto di aver deciso le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4 del DLgs. 23/2015, sollevate dal Tribunale di Bari, con l’ordinanza del 18 aprile 2019, e dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 3 gennaio 2020 (si vedano “Nuovi dubbi di costituzionalità sulle norme del Jobs Act” del 23 dicembre 2019 e “Contratto a tutele crescenti sempre più a rischio” del 26 febbraio 2020).

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194/2018, ha già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 23/2015 nella parte in cui prevede un criterio fisso per la determinazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo per difetto di giustificato motivo oggettivo o soggettivo o di giusta causa (è stato infatti dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”).

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle citate pronunce in relazione all’art. 4 del DLgs. 23/2015 riguardavano, allo stesso modo, il rigido meccanismo di determinazione dell’indennità da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento viziato dal punto di vista formale e procedurale, parametrato a “una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Dal comunicato emerge che la decisione sarà conforme alla sentenza n. 194/2018, in quanto si anticipa che è stato dichiarato incostituzionale il suddetto inciso, che implica il ricorso a un criterio rigido e automatico legato unicamente all’anzianità di servizio.
Si attende quindi il deposito delle motivazioni della sentenza, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

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