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Non superano il redditometro i maggiori redditi per partecipazione a società a ristretta base societaria

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 ottobre 2020

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L’accertamento di redditi percepiti e non dichiarati consequenziali alla partecipazione a una società di capitali avente ristretta base partecipativa non è in grado di dimostrare una capacità di spesa del contribuente idonea a escludere l’applicabilità delle presunzioni derivanti dall’accertamento sintetico mediante “redditometro” ex art. 38 del DPR 600/73.
A stabilirlo l’ordinanza della Cassazione n. 21412 depositata ieri.

In occasione di un accertamento sintetico mediante redditometro, veniva indicato fra gli indici di capacità contributiva rilevatori di reddito la detenzione dell’80% delle quote di una società a ristretta base proprietaria, nei confronti della quale era stato emesso un avviso di accertamento. Secondo i giudici di merito i maggiori redditi accertati nei confronti della società, nella misura in cui dovevano considerarsi distribuiti al contribuente, giustificavano le maggiori disponibilità accertate dall’ufficio mediante il redditometro.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria evidenziando che l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta. Tuttavia, una volta effettuato nei modi di legge il calcolo del reddito con modalità sintetica, e accertate le spese sostenute dal contribuente, quest’ultimo può conseguire la non applicazione delle presunzioni legali di percezione di un maggior reddito non dichiarato dimostrando che il finanziamento delle spese da lui sostenute è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In queste categorie, espressamente indicate dalla legge, non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di distribuzione del maggior reddito percepito in quanto partecipe di una società di capitali avente ristretta base partecipativa.

In caso contrario, concludono i giudici di legittimità, il contribuente potrebbe avvalersi della sua condotta illegale e invocare proprio quel reddito quale causa di inutilizzabilità dell’accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti.

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