Superbonus per edifici unifamiliari a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale
Per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare il superbonus del 110% spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, a prescindere dal fatto che lo stesso venga adibito o meno ad abitazione principale. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 455 di ieri, 7 ottobre 2020.
La previsione secondo cui l’immobile in questione dovesse essere destinato ad abitazione principale, infatti, era contenuta nel testo originario dell’art. 119 comma 10 del DL 34/2020 che stabiliva “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale” (si veda “Superbonus del 110% per le seconde case purché non siano villette” del 21 maggio 2020).
In sede di conversione da parte della L. 17 luglio 2020 n. 77, tuttavia, questa disposizione è stata eliminata e ai sensi del comma 10 in esame, da un’interpretazione letterale della norma confermata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020 (§ 1.2), la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale (in tal senso, la risposta a interrogazione parlamentare 28 luglio 2020 n. 5-04432).
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