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FISCO

Ammessi i contrassegni multipli per i prodotti alcolici

Forniti specifici chiarimenti per i recipienti contenenti cocktail «ready to drink»

/ Lorenzo UGOLINI

Martedì, 19 maggio 2026

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Per finalità logistiche e ambientali, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12 del 14 maggio 2026, ha riconosciuto l’applicazione di più contrassegni in assenza di tagli specifici relativi al volume nominale di contenitori di prodotti alcolici.
Tale importante chiarimento sorge a seguito di alcune istanze presentate da ditte esercenti impianti che producono e/o condizionano, sia in regime di deposito fiscale che con prodotti assoggettati ad accisa, cocktail premiscelati a base di distillati, liquori o vini (c.d. modello “ready-to-drink on tap”), che vengono somministrati in occasione di manifestazioni, fieri o eventi similari.

I cocktail ready to drink (v.d. 2208), confezionati in fusti di metallo o PET a pressione di varia capacità (5, 10, 12, 18, 20 o 24 litri), rappresentano un’evoluzione ai tradizionali recipienti di bevande alcoliche, consentendo altresì una riduzione dell’impronta ambientale soprattutto nell’ambito di avvenimenti che prevedono un elevato afflusso di persone.
A tali prodotti alcolici, nell’ordinamento nazionale, deve essere applicato il contrassegno fiscale di tipo C, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DM 322/2003, a comprova visiva dell’assoggettamento ad accisa delle bevande, con conseguente esclusione delle stesse da qualsivoglia vincolo di deposito e di circolazione (art. 13 commi 1 e 2 del DLgs. 504/95, TUA).

La tipologia C, tuttavia, contempla tagli solo fino a 4,50 litri (art. 3 comma 3 lett. c) del DM 322/2003), con la conseguenza che la produzione o la commercializzazione in contenitori di capacità superiore – come i fusti da 20 o 24 litri– pur non essendo vietata, risulterebbe incompatibile con quanto stabilito dal decreto.
Al riguardo, correttamente, nella circolare in esame l’Agenzia delle Dogane afferma che la mancanza di tagli di contrassegni specifici non può pregiudicare la libertà di iniziativa economica, né la commercializzazione di un prodotto in un imballaggio preconfezionato di quantità nominale non ricompresa dalla disposizione tributaria.

Deve, pertanto, trovare applicazione l’art. 2 comma 2 del DM 322/2003, secondo cui “L’applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall’Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l’applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici”.

L’autorità doganale può, dunque, su richiesta delle ditte interessate, consentire l’applicazione di contrassegni multipli, in mancanza di tagli specifici.
In particolare, l’Ufficio ha definitivamente chiarito che l’Amministrazione “a fronte di oggettivi disallineamenti fra i tagli dei contrassegni fiscali previsti e le progressive capacità dei recipienti che gli operatori economici si trovano ad utilizzare, ha riconosciuto la possibilità di applicare sullo stesso contenitore più contrassegni i cui tagli (tra quelli disponibili ai sensi delle vigenti norme fiscali), sommati, eguaglino il volume nominale dell’imballaggio preconfezionato o quello immediatamente superiore”.
In ogni caso, l’applicazione di contrassegni multipli deve essere eseguita in modo da garantire che le stampigliature di ciascuno di essi rimangano leggibili e che le fascette siano applicate in modo aderente al recipiente, così che esso non possa essere aperto senza la rottura contestuale dei contrassegni applicati, scongiurando fenomeni elusivi di reimpiego.

Di contro, la medesima ratio deve valere anche se il volume nominale di un recipiente da contrassegnare è inferiore a un determinato taglio. A titolo esemplificativo: se un contenitore ha una capacità nominale pari a 2,8 litri, può essere soggetto a un singolo contrassegno da 3,0 litri, così come un recipiente da 1,75 litri può essere contrassegnato con un singolo contrassegno da 2,0 litri.

La circolare delle Dogane rappresenta una risposta equilibrata e coerente

A fronte delle nuove esigenze del mercato, la circolare dell’Agenzia delle Dogane rappresenta una risposta equilibrata e coerente, capace di contemperare le legittime istanze di efficienza logistica e di tutela ambientale con la necessità di preservare l’interesse fiscale.

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