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Aumento delle sanzioni pecuniarie per reati ambientali 231

/ REDAZIONE

Martedì, 19 maggio 2026

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DLgs. 81/2026, che attua la direttiva (Ue) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

Il testo era stato approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2026 (si veda “Verso l’ampliamento del catalogo dei reati ambientali 231” del 21 gennaio 2026) e approvato poi in via definitiva il 21 aprile scorso.

Alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti sono state apportate alcune modifiche, tra le quali l’estensione della responsabilità per morte o lesioni anche ai casi derivanti dal commercio di prodotti inquinanti, non solo all’inquinamento diretto; per quanto riguarda le sanzioni relative alla condotta di gestione non autorizzata di rifiuti, inoltre, viene introdotta una distinzione punitiva basata sulla pericolosità dei rifiuti stessi, con sanzioni che vanno da una ammenda di 2.000 euro alla reclusione fino a tre anni (comunicato stampa Consiglio dei Ministri 21 aprile 2026).

L’art. 8 del DLgs. 81/2026 contiene le modifiche al DLgs. 231/2001. Tra le altre si segnala che all’art. 25-undecies, dedicato appunto ai reati ambientali, è stato inserito il comma 1-quater, secondo il quale per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis commi 2, 3 e 4, 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 (introdotto dallo stesso DLgs. 81/2026 e riguardante il commercio di prodotti inquinanti) e 452-quater comma 3 c.p. le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo.

Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. (anche questo neointrodotto).

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