Aumento retroattivo da gennaio per il personale non imbarcato di cooperative di pesca
Introdotte nuove misure agevolative a sostegno della genitorialità
Lo scorso 14 maggio, Agci-Pesca e acquacoltura, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare (in rappresentanza datoriale) e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil (in rappresentanza dei lavoratori) hanno siglato l’Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro caratterizzato dal codice CNEL E076, applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2025. La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2029.
Per il primo biennio del quadriennio di vigenza contrattuale le Parti hanno definito incrementi retribuitivi nella misura di un complessivo 9,5% rispetto ai valori in essere al 31 dicembre scorso come previsti dal precedente Accordo di riallineamento retributivo del 28 giugno 2024 (si veda “Personale non imbarcato delle cooperative di pesca con retribuzioni allineate all’inflazione” del 6 luglio 2024). Sono previste due decorrenze di aumento: quella di gennaio 2026 (aumento del 6,5%) e quella di gennaio 2027 (3% residuo). Si riportano di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi retroattivamente applicabili dal 1° gennaio 2026: liv. Q, 2.680,53 euro; liv. 1, 2.515,07 euro; liv. 2, 2.316,51 euro; liv. 3, 2.134,49 euro; liv. 4, 1.985,59 euro; liv. 5, 1.886,30 euro; liv. 6, 1.803,60 euro; liv. 7, 1.654,66 euro.
Con il primo cedolino utile le cooperative dovranno pertanto procedere alla corresponsione degli arretrati a decorrere dallo scorso gennaio. Per quanto riguarda gli importi da gennaio 2027, si rinvia alla tabella in allegato al testo dell’Accordo.
Novità di rilievo riguardano le maggiorazioni retributive. Con riferimento alle ore prestate in regime di flessibilità positiva (art. 9 del CCNL), stante la conferma dei limiti settimanali e annuali (rispettivamente, ricordiamo, pari a 12 e a 144 ore), a decorrere dal 1° giugno prossimo la maggiorazione oraria passa infatti dal 20% al 30%. Analogamente aumenta dal 35% al 50% la valorizzazione aggiuntiva oraria per le ore di straordinario prestate nei giorni festivi; in quest’ultimo caso, non essendo stata indicata una decorrenza specifica, a differenza della fattispecie precedente, si deve ritenere che la novità sia direttamente applicabile.
L’indennità spettante al personale adibito con carattere di continuità a mansioni di cassa è ora pari al 15% della paga base (in precedenza era il 10%).
In tema di malattia si segnala che il datore di lavoro anche per i giorni di assenza dal 4° al 180° è ora tenuto a integrare al 100% l’indennità a carico dell’INPS (non più quindi per il solo periodo di carenza, vale a dire per i primi 3 giorni).
Le Parti hanno poi ulteriormente esteso l’ambito temporale della tutela spettante alle donne vittime di violenza di genere. La nuova stesura dell’art. 32-bis aumenta infatti da 2 a 4 mesi la durata massima del periodo aggiuntivo di congedo retribuito contrattualmente riconosciuto al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80. Tali 4 mesi, lo ricordiamo, si sommano ai 3 mesi previsti dall’art. 24 citato, con la nuova durata della tutela che si attesta pertanto a 7 mesi.
In ambito di genitorialità si segnala il nuovo art. 32-ter, che introduce le seguenti nuove misure agevolative:
- l’esenzione dal lavoro notturno per un ulteriore periodo di 6 mesi rispetto a quello previsto dall’art. 53 del DLgs. 151/2001, che già prevede il divieto di lavoro tra le ore 24 e le ore 6 fino al compimento del primo anno di età del bambino;
- un giorno aggiuntivo per il congedo di paternità obbligatorio, rispetto ai 10 già previsti dall’art. 27-bis del DLgs. 151/2001;
- il diritto della madre o del padre a fruire del part time dal rientro dall’astensione obbligatoria o dal congedo parentale fino al 3° anno di età del bambino;
- 3 ulteriori giorni di permesso su base annua (che si aggiungono ai 10 già riconosciuti dall’art. 47 del DLgs. citato) in caso di malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni;
- possibilità di ottenere un’anticipazione del TFR fino al 70% in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale.
In tema di previdenza complementare, infine, dal 1° gennaio 2026 la misura del contributo conto datore è aumentata dall’1,5 al 2%.
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