Non sanzionabile la compilazione irregolare della dichiarazione d’intento
Se sussistono i presupposti sostanziali per fruire del regime sospensivo, non può essere chiesta l’IVA
L’irregolare compilazione della dichiarazione d’intento relativa a un’importazione non comporta il venire meno del regime sospensivo dell’IVA (se sussistono i relativi presupposti sostanziali) e neppure l’irrogazione di sanzioni. Si tratta del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24706 depositata ieri, 5 novembre 2020.
Il caso esaminato riguarda una società che si è avvalsa della facoltà di importare beni in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. Tuttavia, la dichiarazione d’intento è stata considerata irregolare e, dunque, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha provveduto a recuperare a tassazione l’IVA all’importazione non versata, oltre accessori,
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