Confiscabili anche le somme percepite a titolo di assegno per il nucleo familiare
La Cassazione, nella sentenza n. 6537/2021, ha stabilito che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (nella specie, in relazione al profitto del reato di omesso versamento IVA), il divieto, stabilito dall’art. 22 del DPR 797/1955, di pignoramento delle somme percepite a titolo di assegno per il nucleo familiare non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare.
In senso conforme, quanto al divieto, stabilito dall’art. 545 c.p.c., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo, si veda la pronuncia n. 42553/2017).
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