Tre atti di cessione di diritti e contratti non configurano cessione di azienda
Non è più ammissibile un’interpretazione ai fini del registro guardando a elementi extratestuali
I tre distinti atti con cui vengono ceduti diritti di proprietà intellettuale, contratti e beni, non possono essere considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un unico atto di cessione d’azienda, facendo leva sull’art. 20 del DPR 131/86. Solo l’applicazione della normativa sull’abuso del diritto potrebbe portare a tale conclusione.
Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 9065 depositata ieri, facendo applicazione dei principi recentemente sanciti da due sentenze della Corte Costituzionale (le nn. 158/2020 e 39/2021) sulla “nuova” norma interpretativa dell’imposta di registro, recata dall’art. 20 del DPR 131/86, dopo le modifiche operate dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 87 della L. 205/2017) e dalla legge di bilancio
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