Riduzione percentuale per i premi speciali unitari INAIL
Anche se è in gran parte superata per via dell’avvio della nuova Tariffa dei premi, rimane vigente per alcuni premi speciali unitari
L’art. 1, comma 128 della L. 147/2013 ha previsto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; oggi tale riduzione non è più universalmente applicata e anzi ha carattere residuale.
Infatti, essa non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i DM 27 febbraio 2019, entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire: le tariffe delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori,
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