Cessione di quote societarie a prezzo simbolico nulla per difetto di forma
Per la differenza tra negozio misto a donazione e donazione pura e semplice rileva se il corrispettivo è sproporzionato o del tutto irrilevante
L’art. 809 c.c. disciplina, attraverso un richiamo parziale alle norme dettate in materia di donazione, gli atti di liberalità realizzati con negozi diversi dalla donazione, tra cui rientra il negotium mixtum cum donatione.
Tale norma non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma pubblica a pena di nullità dell’atto donativo.
Per la validità degli atti di liberalità atipici ex art. 809 c.c. non è quindi necessaria la forma solenne, bensì è sufficiente quella prevista per lo schema contrattuale effettivamente adottato dalle parti.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. nn. 23297/2009 e 23215/2010), l’estensione delle norme sulla forma della donazione, dettate a tutela del donante, ai negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali
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