Per il RUNTS, patrimonio minimo con attestazione notarile anche per APS e ODV
Per questi enti dovrebbe valere quanto previsto dal DLgs. 117/2017 per gli enti dotati di personalità giuridica con sistema concessorio
Tutti gli enti che a oggi hanno acquisito la personalità giuridica con il sistema concessorio per poter accedere al Registro del Terzo settore (RUNTS) dovranno vedersi attestare da un notaio la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del terzo settore, CTS).
L’art. 22, comma 4 del CTS richiede a tutti gli enti del Terzo settore, per il perseguimento della personalità giuridica, la disponibilità patrimoniale di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata (redatta negli ultimi 120 giorni), allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale (o società
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