Note di credito insufficienti per la deduzione della perdita
Occorre comunque provare che la rinuncia non dissimuli un atto di liberalità
Con l’ordinanza n. 37174 depositata ieri, la Cassazione torna ad occuparsi della questione della deducibilità delle perdite su crediti a seguito di rinuncia da parte del contribuente.
In particolare, nel caso oggetto di giudizio, l’estinzione viene attuata tramite l’emissione di alcune note di credito.
Ad avviso dei giudici, per ammettere la deducibilità della perdita, occorre che il contribuente motivi la scelta dell’emissione stessa. In particolare, occorre dimostrare di aver tentato, prima di rinunciare al credito, il recupero mediante azioni rimaste infruttuose.
Eccettuata tale ipotesi, la disponibilità del credito, la sua estinzione e l’appostazione della perdita nel Conto economico rimarrebbero alla mercé del contribuente, fuori da ogni disciplina fiscale desumibile
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