La vendita all’asta del Comune non sfugge all’IVA
Ai fini della soggettività passiva, non rilevano l’oggetto o lo scopo dell’attività e le modalità di vendita
La vendita di un immobile, effettuata da un Comune mediante asta pubblica, costituisce un’operazione soggetta a IVA, se è espressione di un’attività economica di commercializzazione. A questo proposito, non assumono rilievo la finalità perseguita con la cessione e lo strumento adottato per realizzarla. Si tratta, in sintesi, del principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4835 depositata il 15 febbraio 2022.
Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che ha ceduto, a una cooperativa, delle aree comprese nell’ambito del piano di zona per l’edilizia economica e popolare. A seguito del fallimento del costruttore, l’ente locale ha riacquisito la proprietà delle aree e delle opere edilizie ivi realizzate (una palazzina residenziale non ultimata)
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