Controlli difensivi legittimi solo se esercitati nel rispetto di limiti precisi
Non può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore
Il potere di controllo, quale proiezione tipica del potere direttivo del datore di lavoro, si realizza anche attraverso i c.d. “controlli difensivi” volti ad accertare le condotte illecite del lavoratore. Nonostante l’affermazione della loro legittimità, è evidente come si tratti di una tipologia di controllo che, più delle altre, necessita di una ponderata riflessione.
Sulla legittimità dei controlli difensivi e sulla necessità di individuare o meno i limiti al loro esercizio si è recentemente espressa la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. Secondo l’impostazione fatta propria, tra le altre, dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 12 novembre 2021 n. 34092 e da ultimo anche dal Tribunale di Genova con l’ordinanza del 14 dicembre 2021, i limiti
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