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IMPRESA

Modifica della prelazione sempre con recesso

In caso di attività di direzione e coordinamento, le condizioni di rischio sono da valutare anche dopo la dichiarazione di recesso

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 18 luglio 2022

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In assenza di diversa indicazione statutaria, la modifica della clausola di prelazione con sottrazione al relativo diritto spettante ai soci dei trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate legittima a recedere, ex art. 2437 comma 2 lett. b) c.c., coloro i quali non abbiano concorso alla relativa deliberazione.

Affinché possa ritenersi integrato il requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, di cui all’art. 2437-quater comma 1 lett. c) c.c., non è indispensabile che l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento abbia già prodotto tale alterazione delle condizioni di rischio, essendo, invece, sufficiente l’esistenza di una potenzialità modificativa (in peius) delle stesse.

Sono queste le importanti ...

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