Modifica della prelazione sempre con recesso
In caso di attività di direzione e coordinamento, le condizioni di rischio sono da valutare anche dopo la dichiarazione di recesso
In assenza di diversa indicazione statutaria, la modifica della clausola di prelazione con sottrazione al relativo diritto spettante ai soci dei trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate legittima a recedere, ex art. 2437 comma 2 lett. b) c.c., coloro i quali non abbiano concorso alla relativa deliberazione.
Affinché possa ritenersi integrato il requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, di cui all’art. 2437-quater comma 1 lett. c) c.c., non è indispensabile che l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento abbia già prodotto tale alterazione delle condizioni di rischio, essendo, invece, sufficiente l’esistenza di una potenzialità modificativa (in peius) delle stesse.
Sono queste le importanti ...
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