Composizione negoziata per gruppi di imprese con verifica della funzionalità complessa
Rileva l’esatta definizione dei confini del gruppo
Alla composizione negoziata della crisi possono partecipare più imprese che appartengano a uno stesso gruppo come definito dall’art. 2 comma 1 lett. h) del DLgs. 14/2019, purché ricorrano la condizione di squilibrio e la possibilità di un ragionevole processo di risanamento ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 14/2019.
L’accesso, in linea con il previgente art. 13 del DL 118/2021, è ammesso anche ai gruppi paritetici di cooperative ex art. 2545-septies c.c., benché l’art. 25 del DLgs. 14/2019 non ne faccia menzione, in ragione dell’implicito rimando alla definizione di gruppo contenuta nella Relazione illustrativa del Codice.
Viene meno, inoltre, il riferimento alla sede legale, quale ulteriore requisito di accesso, sostituito del centro degli interessi principali (c.d. ...
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