Rompicapo compensazione per i bonus edilizi «eccedenti»
Non sono previste sanzioni in caso di maggiorazione degli acconti d’imposta per aumentare il plafond compensabile
Avvicinandosi la fine dell’anno, occorre prestare attenzione ai crediti da agevolazione che devono essere compensati nel modello F24 (ex art. 17 del DLgs. 241/97) entro il 31 dicembre 2022, al fine di non “sforare” l’ambito temporale di utilizzo.
Il caso più eclatante è quello dei crediti d’imposta derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie. In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020:
- il credito d’imposta deve essere compensato nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può
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