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FISCO

Rompicapo compensazione per i bonus edilizi «eccedenti»

Non sono previste sanzioni in caso di maggiorazione degli acconti d’imposta per aumentare il plafond compensabile

/ Luca FORNERO e Enrico ZANETTI

Sabato, 22 ottobre 2022

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Avvicinandosi la fine dell’anno, occorre prestare attenzione ai crediti da agevolazione che devono essere compensati nel modello F24 (ex art. 17 del DLgs. 241/97) entro il 31 dicembre 2022, al fine di non “sforare” l’ambito temporale di utilizzo.

Il caso più eclatante è quello dei crediti d’imposta derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie. In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020:
- il credito d’imposta deve essere compensato nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può

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