Ricognizione del debito opponibile al fallimento con presunzione del rapporto
In capo al curatore l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità del debito
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, presumendosi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità (Cass. nn. 2431/2020 e 9929/2018). Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione 7 febbraio 2023 n. 3722.
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l’astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria.
Non si tratta di un’autonoma fonte dell’obbligazione
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