Decorrenza anticipata delle misure protettive nella composizione negoziata
Si consolida l’interpretazione restrittiva dell’art. 25-quinquies del Codice della crisi
L’accesso alla composizione negoziata e, conseguentemente, l’eventuale conferma delle misure protettive e cautelari, è precluso ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 25-quinquies del DLgs. 14/2019.
Si tratta, in particolare, del caso in cui penda ricorso per l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o alla liquidazione giudiziale (art. 40 del DLgs. 14/2019), anche se con riserva (art. 44 comma 1 lett. a del DLgs. 14/2019), di richiesta delle misure protettive ai sensi dell’art. 54 comma 3 del DLgs. 14/2019 ovvero quando sia stata formulata proposta di concordato minore (art. 74 del DLgs. 14/2019).
Tuttavia, deve escludersi che la sanzione dell’inammissibilità si estenda anche alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
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