Acconti da considerare omessi anche con l’integrativa a favore
L’omesso versamento dell’acconto si perfeziona infatti con l’inutile decorso del termine di scadenza
In caso di mancato versamento degli acconti d’imposta si applica, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97, una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, ridotta al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; se il ritardo non è nemmeno superiore ai 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.
La misura dell’acconto da versare, si ricorda, può essere determinata con il criterio storico o con quello previsionale.
Se si utilizza il metodo storico, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.
Se invece si adopera il metodo previsionale, ai
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