Gli ispettorati territoriali supportano la gestione della patente a punti
L’INL precisa le casistiche nelle quali occorre rivolgersi alle sedi territoriali
Per risolvere alcuni problemi di gestione del portale della patente a crediti ci si potrà rivolgere anche ai singoli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).
Lo ha chiarito lo stesso INL con la nota n. 1496/2025, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative e illustrate casistiche particolari, che possono presentarsi nelle procedure informatiche relative alla patente a crediti.
Dal 10 luglio 2025 il portale dedicato, accessibile all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it, presenta una serie di nuove funzionalità utili non solo per la fase di richiesta, ma anche per poter formalizzare una delega e ottenere crediti aggiuntivi. Sebbene l’INL abbia diffuso lo scorso 28 luglio un dettagliato manuale operativo, possono tuttavia presentarsi alcune specifiche problematiche di accesso e di lavorazione delle richieste da parte degli utenti che non possono essere risolte autonomamente all’interno del portale, ma che richiedono un diretto intervento degli uffici territoriali dell’Ispettorato.
Un primo aspetto fondamentale attiene all’autenticazione di chi opera sul portale, finalizzata alla verifica dell’identità del legale rappresentante dell’impresa, del titolare di impresa individuale e del lavoratore autonomo nonché degli eventuali delegati. Di norma l’attestazione avviene in via automatica. Effettuato l’accesso al portale, mediante identificazione SPID, CIE o CNS, il sistema, entro 24 ore, effettua un controllo incrociato dei dati (codice fiscale e iscrizione) presenti in CCIAA.
Se il soggetto non ha identità digitale o non è presente in camera di commercio (si pensi ai casi degli archeologi o dei restauratori), dovrà rivolgersi all’ITL competente (in presenza, via PEC, oppure tramite i servizi MS Teams) per procedere d’ufficio all’attestazione, fornendo copia di un documento di riconoscimento e prova dell’iscrizione alla gestione separata INPS oppure del possesso della partita IVA. Il libero professionista, una volta attestato, potrà delegare un soggetto (sia fisico che giuridico) dotato di identità digitale italiana tramite la procedura telematica, senza coinvolgere gli Uffici territoriali.
La medesima procedura deve essere seguita anche da chi non dispone di un codice fiscale italiano, circostanza che non permette di avere una identità digitale italiana. Questa tipologia di soggetti deve essere attestata d’ufficio e deve necessariamente delegare un soggetto (fisico o giuridico) dotato di identità digitale italiana. Anche la delega deve essere effettuata necessariamente d’ufficio. L’attestazione d’ufficio è necessaria anche quando l’iscrizione in CCIAA è recente e i dati non sono ancora stati acquisiti dagli archivi centrali oppure nell’ipotesi in cui vi siano soggetti italiani che risultano titolari o legali rappresentanti di imprese estere, assenti nell’archivio camerale o di imprese iscritte ma in attesa di attivazione.
Diversamente, i cittadini dell’Unione europea dotati di identità digitale riconosciuta tramite il sistema eIDAS possono operare direttamente sull’applicativo “Patente a Crediti”, autenticandosi con le proprie credenziali europee senza bisogno di preventiva attestazione. Tuttavia, se il soggetto in questione intende operare a mezzo delega, sia l’attestazione che la successiva delega dovranno essere effettuate d’ufficio. In tutti questi ultimi casi, ai fini dell’attestazione, è necessario presentare una dichiarazione contenente il cognome e nome del legale rappresentante, luogo e data di nascita; denominazione, ragione sociale o ditta, sede legale o amministrativa italiana o situata nello Stato estero in cui l’attività è esercitata; copia del documento d’identità del legale rappresentante; estratto del registro delle imprese del paese di origine, qualora presente. In difetto, il legale rappresentante dovrà dichiarare di non essere interdetto, inabilitato o temporaneamente interdetto dagli uffici direttivi di persone giuridiche.
Se i documenti non sono in italiano, è necessaria una traduzione giurata effettuata da un traduttore ufficiale.
Altre problematiche (generate da errori materiali nella compilazione dei dati, come codici fiscali errati, partite IVA inserite al posto del codice fiscale) possono presentarsi anche in relazione a patenti emesse prima del 10 luglio, rispetto alle quali, di norma, la procedura di attestazione è già avvenuta in modo automatico tramite interrogazione degli archivi camerali. Anche in questi casi sarà necessario chiedere l’intervento degli uffici territoriali dell’Ispettorato per richiedere una bonifica dei dati.
Infine, l’INL ricorda che, nel caso di errori nelle richieste di crediti aggiuntivi, le correzioni possono essere effettuate in autonomia solo prima che le richieste vengano processate dal motore di calcolo notturno, che opera tra le 00:00 e le 03:00. Successivamente occorrerà richiedere la cancellazione da parte dell’ufficio territoriale.
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