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FISCO

Requisiti specifici per operare in rappresentanza doganale diretta

Dalle Dogane chiarimenti anche su manifesto di carico, controllo doganale a bordo della nave ed esenzione dalla visita doganale delle merci

/ Lucilla RAFFETTO

Venerdì, 1 agosto 2025

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Con quattro determinazioni direttoriali pubblicate il 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Dogane ha definito le modalità attuative degli artt. 31, 36, 38, 61 e 62 dell’Allegato I al DLgs. 141/2024 (DNC).
In particolare, la determinazione n. 506812 ha fornito chiarimenti in merito al manifesto di carico, che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 delle DNC deve essere obbligatoriamente presentato dai comandanti degli aeromobili e delle navi al momento dell’arrivo o della partenza.
Al riguardo, l’Agenzia ha, anzitutto, precisato che tale documento deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica e contenere anche i dati indicati nell’Allegato B al Reg. Ue 2015/2446 (RD).

Il manifesto, una volta convalidato dall’Ufficio, assolve, per le merci in arrivo nel territorio unionale, alle funzioni di notifica di arrivo e di presentazione delle merci. Per le merci in uscita, ivi incluse le provviste e le dotazioni di bordo di cui all’art. 74 delle DNC, tale documento costituisce prova della notifica di uscita o dell’avvenuto imbarco all’ufficio doganale di uscita, anche ai fini della fiscalità interna.

Sono esentate dall’obbligo di presentazione del manifesto di carico le navi da diporto, militari e da turismo e le barche da pesca, fatti salvi i casi in cui effettuino trasporti di carattere commerciale (cioè di beni per conto terzi) o debbano imbarcare provviste e dotazioni di bordo per cui siano necessarie attestazioni doganali.

Con la determinazione n. 506849, invece, sono stati specificati i requisiti che i soggetti diversi da spedizionieri doganali, centri di assistenza doganale (CAD) e operatori economici autorizzati (AEO) devono soddisfare per poter operare in rappresentanza doganale diretta, ex art. 31 comma 2 lett. c) delle DNC.

Ai fini dell’abilitazione, il richiedente deve essere dotato di “standard minimi di competenza”. Questi si ritengono comprovati se, con riferimento agli ultimi tre anni, l’interessato ha presentato, utilizzando il proprio codice EORI, non meno di 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta, delle quali almeno il 30% annuo effettuate per il regime di immissione in libera pratica, e almeno 100 trasmesse nell’anno antecedente la richiesta.
In alternativa, il rappresentante deve essere in possesso di un’abilitazione professionale in materie giuridiche o economiche, con relativa iscrizione all’albo, nonché dell’attestato di superamento di un percorso formativo per l’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato presso l’Agenzia delle Dogane.
Per il mantenimento di tali requisiti i soggetti abilitati sono tenuti a presentare almeno 100 dichiarazioni doganali all’anno e a dimostrare la partecipazione, con cadenza biennale, a percorsi formativi di almeno 30 ore in materia doganale.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 delle DNC, con la determinazione n. 506866, l’Agenzia ha poi disciplinato la procedura per la richiesta di effettuazione delle operazioni di controllo doganale a bordo della nave, prima dello sbarco o dopo l’imbarco.
A tale scopo, è necessario presentare apposita istanza motivata e corredata da ogni documento utile per l’espletamento delle formalità doganali, a mezzo PEC, all’Ufficio delle Dogane competente per il controllo, prima dell’invio della dichiarazione doganale e comunque entro 48 ore prima dell’arrivo o della partenza della nave.

Tale procedura è ammessa soltanto se i beni da svincolare siano univocamente identificabili a bordo da parte dei funzionari delegati al controllo, e non in presenza di merci alla rinfusa per il cui controllo si debba procedere all’intero scarico.
Al di fuori di tale ipotesi, l’istanza è rigettata se, considerata la tipologia di merce, risulti impossibile effettuare tutti i controlli doganali ovvero non sia possibile assicurare l’operatività doganale ordinaria di sdoganamento nei confronti degli operatori non interessati.

Infine, in attuazione dell’art. 38 comma 2 delle DNC, la determinazione n. 506868 ha individuato presupposti, criteri e limiti per l’esercizio del potere del direttore territoriale di disporre, con proprio provvedimento, l’esenzione dalla visita doganale delle merci.
L’Agenzia ha chiarito che tale possibilità è limitata ai casi straordinari di necessità e di urgenza, ossia in presenza di catastrofi o di eventi di rilevanza eccezionale per i quali le autorità nazionali o unionali abbiano dichiarato lo stato di emergenza, per tutta la durata della situazione critica e in relazione alle sole categorie merceologiche specificate nel provvedimento.

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