L’autonomia regolamentare della Cassa geometri necessita di una ricostruzione di più ampio respiro
Con l’ordinanza interlocutoria n. 22071 del 31 luglio 2025, la Cassazione ha rimesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, una questione concernente i limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa Geometri nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con riguardo al contestuale svolgimento di un’attività di lavoro subordinato.
Nel dettaglio, in forza dell’art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri, è prevista l’iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. Le difficoltà applicative, sottolinea la Corte, sorgono allorché il professionista iscritto all’albo svolga attività di lavoro subordinato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Infatti, in tale circostanza, si ravvisa un rapporto di lavoro subordinato che, ai fini meramente previdenziali, è “qualificato d’imperio” dalle fonti negoziali come autonomo, sulla scorta di criteri che prescindono dall’effettivo svolgersi del rapporto.
A fronte di ciò, la Corte statuisce come la particolare conformazione dell’obbligo contributivo in cui non vi sia una duplice attività esiga una “ricostruzione di più ampio respiro del sistema in cui l’autonomia della Cassa ha avuto modo di esplicarsi e dell’osservanza dei limiti immanenti a tale sistema”; dunque, i giudici di legittimità rimettono la controversia alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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