Invio degli avvisi bonari sospeso ad agosto e dicembre
Confermata la sospensione dei termini per il pagamento e l’invio di documenti dal 1° agosto al 4 settembre
L’art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1, contenente disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti tributari e introdotto per dare attuazione alla riforma fiscale (di cui alla L. 111/2023), ha stabilito che è sospeso, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della
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