Addio alle memorie difensive dopo il PVC
La loro utilità è assorbita dal nuovo contraddittorio generalizzato
Da oggi è abrogato l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni.
Ciò in quanto nei sessanta giorni il contribuente poteva presentare memorie difensive che avrebbero potuto condurre, in tutto o in parte, all’archiviazione della pratica.
Si tratta di una norma che ha dato luogo a un ingente contenzioso, sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite per ben due volte, sancendo che la sua inosservanza causa la nullità dell’atto (Cass. SS.UU. 29 luglio 2013 n. 18184) e che, salvo il caso degli accessi presso le sedi dell’attività del contribuente, il verbale non deve essere formato nelle c.d. indagini a tavolino essendo il contraddittorio
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