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Tax credit carburante per autotrasportatori utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre

/ REDAZIONE

Martedì, 27 ottobre 2026

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Con la ris. n. 40 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le imprese esercenti attività di trasporto merci, introdotto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.
Il tax credit è stato previsto dall’art. 3 del DL 33/2026 convertito, come da ultimo modificato dall’art. 1 del DL 193/2026.
Con il DM 23 maggio 2026 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

La ris. di ieri ha quindi istituito il codice tributo “7082” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.
Nel modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse.

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