Serie di step da seguire se il dipendente sembra sotto effetto di alcol o droghe
Il datore di lavoro deve verificare se la mansione rientra tra le attività a elevato rischio di infortuni e attivare il medico competente
Se un lavoratore si presenta al lavoro in uno stato confusionale, con un’andatura instabile e odore di alcol, l’azienda non può comunque sottoporlo a un etilometro o a un test antidroga.
L’art. 5 della L. 300/70 vieta al datore di lavoro gli accertamenti sanitari sull’idoneità e sull’infermità del lavoratore e l’art. 15 comma 2 della L. 125/2001 riserva i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro al medico competente o ai medici del lavoro della ASL con funzioni di vigilanza. L’art. 2087 c.c. impone, poi, all’azienda di adottare misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro; in base all’art. 18 comma 1 lett. c) del DLgs. 81/2008, il datore, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Il datore di lavoro dovrebbe in primo luogo verificare se la mansione rientra tra le attività a elevato rischio di infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della L. 125/2001 e dell’Allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. In queste attività, vige il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (art. 15 comma 4 della L. 125/2001).
Se la mansione è a rischio, il secondo passo è attivare il medico competente. Il DL 159/2025 (conv. L. 198/2025) ha aggiunto all’art. 41 comma 2 del DLgs. 81/2008 la lettera e-quater), che prevede una visita medica, prima o durante il turno, in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per le sostanze stupefacenti l’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 regola gli accertamenti nelle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi: li esegue il medico competente e, in caso di positività confermata da un esame di laboratorio, il lavoratore è giudicato temporaneamente inidoneo e il datore di lavoro lo deve allontanare dalla mansione a rischio.
Il lavoratore può chiedere la revisione dell’esito entro 10 giorni e il medico, se lo ritiene necessario, lo invia alle strutture sanitarie competenti per gli accertamenti di secondo livello. Nello stesso senso il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, all’art. 54 comma 6, obbliga il datore di lavoro a far cessare dalla mansione a rischio il lavoratore di cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza. Se la mansione non è a rischio, la visita per ragionevole motivo non è prevista. Restano comunque l’obbligo di cui al citato art. 18 e il procedimento disciplinare previsto dal CCNL.
Il terzo passo è, infatti, il procedimento disciplinare, che segue l’art. 7 della L. 300/70: il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti, l’addebito va contestato per iscritto e le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima di 5 giorni dalla contestazione.
Le sanzioni sono quelle del contratto collettivo applicato: il CCNL Terziario Confcommercio (art. 242) prevede la sospensione fino a 10 giorni per chi si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; il CCNL Metalmeccanici industria (Sez. IV Titolo VII art. 9) prevede l’ammonizione scritta, la multa o la sospensione per chi venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro; il CCNL Logistica (art. 32) prevede invece la sospensione per chi si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza e indica tra i casi di licenziamento il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per alcol o stupefacenti.
Prima di arrivare al licenziamento, l’azienda deve tutelare chi chiede di curarsi. L’art. 124 del DPR 309/90 riconosce al lavoratore a tempo indeterminato che accede a un programma terapeutico e di riabilitazione la conservazione del posto per il tempo del trattamento e comunque per non più di 3 anni; l’art. 15 comma 3 della L. 125/2001 estende la tutela ai lavoratori con problemi di alcol.
Anche i familiari possono chiedere un’aspettativa non retribuita per sostenere il programma, se il servizio per le tossicodipendenze ne attesta la necessità (art. 124 comma 2). Il CCNL Metalmeccanici (Sez. IV Titolo VI art. 13) prevede per i familiari un’aspettativa fino a 4 mesi, richiede la consegna mensile della documentazione che attesta la prosecuzione del programma e considera risolto il rapporto se il lavoratore non riprende servizio entro 7 giorni dalla fine della terapia o dalla sua interruzione volontaria.
A tal proposito, si evidenzia che la Cassazione, nel caso di un autista di un’azienda di trasporto pubblico risultato positivo ai test, ha confermato la reintegrazione e ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva manifestato la volontà di curarsi nel corso del procedimento disciplinare avviando effettivamente il percorso (cfr. Cass. n. 2375/2026). Il diritto alla conservazione del posto viene, invece, meno se il lavoratore abbandona il programma (cfr. Cass. n. 14621/2016).
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