Operativo lo Smart Task per i limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’impiantistica
Dal 23 ottobre 2026, le imprese artigiane dell’impiantistica possono utilizzare il nuovo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile nella sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente.
Lo ricorda l’INPS, con il messaggio n. 3422 di ieri, fornendo ulteriori chiarimenti sui criteri per individuare i limiti dimensionali applicabili.
Come anticipato dal messaggio n. 3145/2026, la nuova funzionalità consente alle imprese artigiane che svolgono attività economica riconducibile ai Codici statistici contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 di compilare la dichiarazione di responsabilità per comunicare che l’attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili, in modo da individuare il limite dimensionale previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 443/85 e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola.
Lo “Smart Task” può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità a seguito di intervenuti cambiamenti dell’attività esercitata, con relativo aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.
L’INPS fornisce poi chiarimenti sull’individuazione delle imprese artigiane che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici. In particolare, possono rientrare nei limiti dimensionali di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 443/85 le imprese che svolgono in via prevalente la propria attività di natura impiantistica in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili. Non rientra tuttavia nella fattispecie di “immobile già esistente” la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.
Quanto al requisito della prevalenza, l’istituto precisa che rientra nella nozione di “impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici” l’impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.
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