Al richiedente asilo servono 90 giorni per poter lavorare
Si allunga il termine che permette allo straniero che richiede protezione internazionale di essere assunto
Il richiedente protezione internazionale deve attendere 90 giorni per poter lavorare. Questo l’effetto di una delle novità introdotte in materia di protezione internazionale dal DL 100/2026, opportunamente evidenziata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 2221/2026.
Le modifiche alla disciplina della protezione internazionale sono frutto della necessità nel nostro ordinamento di allinearsi alle previsioni contenute nel regolamento (Ue) 2024/1348, che istituisce una procedura comune di protezione internazionale, e nella direttiva (Ue) 2024/1346, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Gli istituti coinvolti dalla revisione riguardano la presentazione, la registrazione e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale che, conformemente alla scansione procedimentale in tre fasi prevista dal regolamento (Ue) 2024/1348, sono state suddivise e oggi inserite negli artt. 26, 26-bis e 26-ter del DLgs. 25/2008.
Tre distinti momenti che, come vedremo meglio in seguito, finiscono per influire anche sull’ordinario regime di impiego lavorativo dei soggetti coinvolti.
Il primo passaggio è appunto quello della presentazione della domanda che, come previsto dal modificato art. 26, deve essere trasmessa in via telematica alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti a decidere sulla domanda, da soggetti esterni appositamente convenzionati che, svolgendo funzioni di assistenza e intermediazione amministrativa, inseriscono la dichiarazione raccolta nel portale dedicato del Ministero dell’interno.
Successivamente (art. 26-bis), la domanda viene registrata nei sistemi informativi automatizzati del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno da parte della Questura o dall’Ufficio di polizia di frontiera.
Con la registrazione viene rilasciato al richiedente il documento nominativo previsto dall’art. 4 comma 1 del DLgs. 142/2015, recante il codice unico d’identità attribuito all’esito delle attività di fotosegnalamento, la fotografia e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso del suddetto fotosegnalamento.
Infine, si passa alla fase di formalizzazione di cui all’art. 26-ter del DLgs. 25/2008, curata operativamente dai soggetti esterni convenzionati, che raccolgono gli elementi necessari e li inseriscono nel portale del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Tali operazioni consentono un esame completo presso la Commissione territoriale, come detto, l’autorità competente a decidere sul riconoscimento della protezione.
L’art. 17 del DL 100/2026 ha tuttavia previsto un regime transitorio dal 12 giugno 2026 al 30 aprile 2027, in ragione del quale vengono unificate le fasi di registrazione e formalizzazione della domanda.
In tal senso, in regime transitorio, nella fase di registrazione, con valenza di formalizzazione, viene rilasciato unicamente il citato documento nominativo previsto dall’art. 4 comma 1 del DLgs. 142/2015 e non anche quello del successivo comma 4 che, terminato il regime transitorio, conseguirà alla distinta fase di formalizzazione e prevederà la validazione della Prefettura.
Nelle more del periodo transitorio, quindi, come spiegato dall’INL, il documento, rilasciato ai sensi del comma 1, oltre ad attestare la qualità di richiedente protezione internazionale, ha valore di documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. c) del DPR 445/2000.
Ciò che più conta, tuttavia, è che già con il suo rilascio, data l’equivalenza con il successivo documento di cui al comma 4, al richiedente protezione internazionale sarà consentito il soggiorno regolare nel territorio nazionale, l’accesso ai servizi essenziali di accoglienza e, soprattutto, l’accesso al lavoro decorsi 90 giorni dalla data del rilascio, purché il procedimento di esame della domanda non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente.
Tale ultimo aspetto è proprio quello di maggior interesse sia perché attendere tale termine rende il soggetto assumibile dal datore di lavoro senza incorrere nel reato di cui all’art. 22 comma 12 del DLgs. 286/98, previsto per l’impiego di soggetto privo di permesso di soggiorno, sia perché la previgente normativa consentiva l’accesso al lavoro decorso il minor tempo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In tal senso l’INL precisa che il più lungo termine di 90 giorni riguarda tutte le domande registrate e formalizzate dopo il 12 giugno 2026, fatti salvi i casi di ritardo imputabile all’Amministrazione, in relazione ai quali, non potendosi determinare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato, il dies a quo potrebbe coincidere con la data dell’originaria richiesta, consentendo, quindi, di usufruire del termine di ridotto di 60 giorni.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941