False
ACCEDI
Sabato, 24 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

CPB applicabile se professionista ed ente collettivo svolgono attività diverse

/ REDAZIONE

Sabato, 24 ottobre 2026

x
STAMPA

Con la risposta a interpello del 23 ottobre 2026 n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che a partire dal CPB 2026-2027 la causa di esclusione di cui all’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024 non si applica nel caso in cui i professionisti e l’associazione partecipata esercitino attività economiche riconducibili a ISA differenti.

Nel caso di specie, un notaio svolge la propria attività in forma individuale (codice ATECO 69.10.20, a cui corrisponde l’ISA DK01U), oltre a partecipare, in qualità di associato, a un’associazione professionale (codice ATECO 69.10.30, a cui corrisponde l’ISA DK30U) costituita da diversi notai; lo scopo dell’associazione professionale partecipata è esclusivamente l’esercizio in forma associata delle attività delegabili ai notai dal giudice dell’esecuzione per il compimento delle operazioni di vendite immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fattispecie descritta non osta all’applicazione del CPB per il biennio 2026-2027; per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 148/2026, infatti, le citate cause di esclusione non operano ove l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dall’associato o dal socio.

In altre parole, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, sono associati ad un’associazione professionale possono accedere al CPB anche se l’ente partecipato non aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta, a condizione che i professionisti e l’associazione partecipata esercitino attività economiche riconducibili a ISA differenti; alla medesima condizione, l’associazione professionale può accedere al CPB anche se non aderiscono all’istituto, nei medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

TORNA SU