Irrilevante ai fini della global minimum tax l’applicazione retrospettica dell’OIC 34
Secondo la risposta a interpello n. 188 di ieri, la verifica della soglia dimensionale prevista dall’art. 10 del DLgs. 209/2023 per l’applicazione al gruppo della global minimum tax va condotta in ragione dei dati desunti dal bilancio consolidato, indipendentemente dalla circostanza per cui l’applicazione retrospettica di un determinato principio contabile evidenzi, ai fini comparativi, un dato inferiore alla soglia di legge (750 milioni di euro) per un determinato anno.
Nella situazione specifica, è stato così riscontrato che deve sottostare ai prelievi in questione un gruppo che aveva superato la soglia nel 2022 e nel 2023, e non nel 2020 e nel 2021, ma che, in virtù dell’applicazione retrospettica dell’OIC 34, aveva evidenziato ai fini comparativi nel bilancio 2024 dati riferiti al 2023 di importo inferiore a 750 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto irrilevante a questi fini la rideterminazione del risultato del 2023 effettuata ai soli fini comparativi, con il conseguente assoggettamento del gruppo agli obblighi GMT per il 2024.
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