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Mercoledì, 21 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Seconda rata alla CDC con nuove istruzioni per i modelli F24

Nella guida diffusa dall’ente le indicazioni operative per la compilazione del modello, l’imputazione dei versamenti e la gestione degli errori

/ Savino GALLO

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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In vista del versamento della seconda rata dei contributi minimi, in scadenza il prossimo 2 novembre, e delle eccedenze contributive risultanti dalle dichirazioni dei redditi 2026, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha diffuso una guida operativa per i pagamenti tramite modello F24. Il nuovo strumento, che consente di versare anche tramite compensazione, è stato introdotto da quest’anno e nel primo semestre è già stata utilizzato, ha spiegato il Presidente Ferdinando Boccia a Eutekne.info, da “circa 10.500 dottori commercialisti, per un incasso complessivo di 21,36 milioni di euro”.

“L’iniziativa – ha aggiunto – era richiesta da tempo e ha riscontrato un esito estremamente positivo. Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti sempre più flessibili e in linea con le esigenze operative dei professionisti, assicurando al tempo stesso trasparenza, automatizzazione e sicurezza nei versamenti contributivi, rispondendo in modo concreto alle richieste della categoria”.

Il modello F24 si affianca alle altre modalità di pagamento ad oggi disponibili ma è alternativo al versamento attraverso addebito diretto in conto. Ne possono usufruire, dunque, gli iscritti che non hanno attivato la delega permanente di addebito diretto o quelli che hanno provveduto, sempre tramite il portale dell’ente, a revocarla.

Una volta selezionato il pagamento tramite modello F24, l’iscritto deve generare il modello personalizzato e precompilato, disponibile in formato PDF nell’area documenti dei servizi on line. La delega utilizzata per il pagamento deve riprodurre fedelmente tutti i dati contenuti nel modello elaborato dalla Cassa, senza modifiche o omissioni che possano compromettere l’attribuzione del versamento alla posizione contributiva del professionista.

Tra gli elementi obbligatori figurano il codice fiscale dell’iscritto, il codice ente 0015, il codice tributo E150, unico per tutte le scadenze, e l’importo esatto da versare, riferito all’intera obbligazione contributiva. Non è quindi consentito suddividere il pagamento in importi corrispondenti ai singoli contributi. Devono, inoltre, essere riportati il codice posizione di nove cifre e il periodo di riferimento, indicando nei rispettivi campi gennaio e dicembre dell’anno di versamento.

Particolare attenzione deve essere riservata al codice posizione, identificativo numerico personale e univoco, generato dalla Cassa per ciascuna scadenza contributiva. Il codice consente di collegare automaticamente l’importo versato al codice fiscale dell’iscritto e allo specifico adempimento. Non può, quindi, essere utilizzato per scadenze differenti o per versamenti riferiti ad altri professionisti.

Un altro aspetto rilevante riguarda i tempi di registrazione dei pagamenti. La Cassa, essendo un soggetto estraneo al sistema di riscossione, può acquisire le informazioni sui versamenti soltanto dopo aver ricevuto il flusso telematico trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, generalmente disponibile a circa due settimane dall’esecuzione del pagamento. Fino a quel momento, i contributi risultano non versati ai fini delle verifiche della Cassa, anche qualora il ritardo sia riconducibile a problemi tecnici dell’Amministrazione finanziaria. La mancata acquisizione del flusso impedisce temporaneamente il riconoscimento di prestazioni pensionistiche e assistenziali e il rilascio di certificazioni di regolarità contributiva. L’estratto conto individuale viene aggiornato soltanto dopo la registrazione, mentre la data del pagamento resta quella di esecuzione della delega F24.

La guida disciplina anche le ipotesi di versamento insufficiente o superiore al dovuto. Nel primo caso, le somme sono attribuite automaticamente agli obblighi contributivi collegati al codice posizione, secondo un preciso ordine di priorità: sanzioni, interessi, contributo di maternità, integrativo e soggettivo. Se il pagamento riguarda più annualità, viene imputato a quella meno recente. In caso di versamento eccedente, invece, le somme residue vengono utilizzate per coprire eventuali debiti contributivi scaduti, secondo i criteri previsti dalla Cassa. Gli importi ancora disponibili possono essere destinati al contributo soggettivo o contabilizzati come anticipazioni per futuri adempimenti, senza possibilità di rimborso né maturazione di interessi.

Specifiche conseguenze sono previste anche per gli errori nei codici identificativi. Se viene indicato un codice ente diverso da quello della CDC, le somme sono trasferite all’ente corrispondente e spetta all’interessato attivarsi per recuperarle. In presenza di un codice posizione inesistente, il versamento viene attribuito al soggetto identificato dal codice fiscale e utilizzato per coprire gli obblighi contributivi secondo le regole di imputazione previste. Se, invece, il codice fiscale non è riconducibile a un iscritto, le somme vengono contabilizzate in un conto sospeso in attesa delle verifiche.

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