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Il comportamento concludente potrebbe salvare l’assegnazione agevolata

Per le Corti tributarie la mancata compilazione del quadro RQ è sanabile se è possibile stabilire che l’omissione è un errore e non una scelta tardiva

/ Francesco DE ROSA

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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L’assegnazione, la cessione e la trasformazione in società semplice agevolate, più volte riproposte negli ultimi anni (da ultimo con l’art. 1 commi 35-40 della L. 199/2025), si perfezionano, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circ. 1° giugno 2016 n. 26, cap. I, Parte I, § 5 e cap. II, Parte I) con l’indicazione in dichiarazione dei dati relativi ai beni ceduti o estromessi e all’imposta dovuta.

L’obbligo dichiarativo (compilazione dell’apposito prospetto nel quadro RQ), in scadenza il prossimo 31 ottobre (che slitta al 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato) per le operazioni effettuate nel 2025 da parte di società il cui esercizio si è chiuso regolarmente il 31 dicembre 2025, potrebbe non doversi considerare indispensabile ai fini del perfezionamento delle operazioni. La norma, infatti, non fa alcun riferimento alle condizioni alle quali le operazioni agevolate devono ritenersi perfezionate, per cui quella dell’Agenzia delle Entrate è, di fatto, solo un’interpretazione che non necessariamente deve ritenersi l’unica possibile.

Alcune recenti pronunce di merito hanno affrontato in maniera diretta la questione. Il caso oggetto della C.G.T. II Sardegna 23 febbraio 2026 n. 148/2/26 è quello di una assegnazione agevolata effettuata nel 2016 cui non era seguita né la compilazione del quadro RQ del modello REDDITI né il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. In seguito al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la società aveva presentato una dichiarazione integrativa, completa di quadro RQ correttamente compilato, in ritardo sia rispetto al termine di 90 giorni di cui all’ art. 2 comma 7 del DPR 322/98 (che per l’Ufficio rappresentava il termine ultimo) che rispetto al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (utile per la remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012), ed aveva infine anche effettuato il versamento dell’imposta.

Prescindendo dalla tardività di questi adempimenti, i giudici di secondo grado hanno valorizzato il comportamento concludente della società, che aveva dimostrato in modo inequivocabile la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa nell’atto di assegnazione (che si sottolinea nella sentenza essere un atto pubblico) e anche in dichiarazione dei redditi, sebbene solo attraverso la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla plusvalenza registrata (con codice univocamente riferibile alla disciplina dell’assegnazione agevolata).

Nella sentenza C.G.T. II Lombardia 3 marzo 2026 n. 478/9/26, in relazione a un caso di trasformazione agevolata ex art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015, si affermano gli stessi principi. Nel caso di specie l’imposta era stata tempestivamente versata, e ciò, in assenza di compilazione del quadro RQ della dichiarazione, aveva dato vita ad una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate (poiché il versamento non si era agganciato alla dichiarazione).

La Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto anche in questo caso, di fronte alla richiesta dell’Ufficio di disconoscere l’agevolazione, di non penalizzare la società ricorrente, dal momento che “l’omessa compilazione del quadro RQ è una semplice violazione formale che può essere sanata se esistono altri fatti o comportamenti concludenti dai quali è possibile stabilire che l’omessa compilazione del prospetto della dichiarazione ha effettivamente carattere di errore e non di scelta tardiva”.

In particolare, qui i giudici hanno fatto leva sul tempestivo versamento dell’imposta e sulla presentazione della dichiarazione integrativa dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità. Nonostante non sia strettamente attinente al caso esaminato, nella sentenza si sottolinea come la stessa Amministrazione finanziaria avesse precisato (risposta a interpello n. 443/2022), sia pure con riferimento ad una diversa disciplina (rivalutazione dei beni d’impresa) che la mancata indicazione in dichiarazione degli importi assoggettati a imposta sostitutiva non comporta la decadenza dall’agevolazione se l’omissione è rimossa mediante l’istituto della remissione in bonis (si veda “Assegnazioni e trasformazioni nei modelli REDDITI 2025 e 2026” del 13 ottobre 2025).

L’indirizzo favorevole ai contribuenti, tuttavia, non è univoco. In senso contrario, infatti, bisogna registrare la C.G.T. II Campania 8 giugno 2026 n. 3896/9/26, nella quale – senza spiegazioni troppo approfondite, per la verità – si afferma che la mancata compilazione del quadro RQ, e la mancata integrazione della dichiarazione nei novanta giorni ex art. 2 comma 7 del DPR 322/98, precludono alla società il diritto all’opzione per la disciplina agevolata.

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