Subentro dell’INPS nel debito con stato passivo esecutivo
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 27346 depositata ieri, 20 ottobre 2026, ha ribadito che la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, quale quello a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), vincola l’INPS al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato le domande proposte dal lavoratore verso l’INPS aventi a oggetto il pagamento, a carico dell’Istituto previdenziale quale gestore del Fondo di garanzia, del TFR e degli ulteriori crediti a lui dovuti dalla società fallita. I giudici avevano, in particolare, affermato che “l’ammissione allo stato passivo non vincola l’INPS che ben può contestare la pretesa nel merito per quanto riguarda l’accesso al Fondo di garanzia”.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha però ricordato, in senso conforme alla pronuncia n. 24231/2014, che l’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare di un credito in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.
Resta fermo il principio per cui l’ente previdenziale può contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla sola fattispecie previdenziale (cfr. Cass. n. 31128/2019).
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