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Sabato, 24 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nuovi sostegni per l’indotto di aziende industriali di interesse strategico

Con il DL 185/2026 previste anche misure per i lavoratori dell’ex ILVA

/ Luca MAMONE

Sabato, 24 ottobre 2026

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Con il DL 185/2026 sono state introdotte specifiche misure di sostegno per le imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e per i lavoratori dell’ex ILVA.

In particolare, l’art. 1 riconosce, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027, un’integrazione al reddito erogata dall’INPS, con la relativa contribuzione figurativa.

L’integrazione in questione è destinata ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ex art. 2-bis del DL 4/2024, nonché ai lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi Srl in amministrazione straordinaria.

La misura della prestazione è analoga a quella individuata per le integrazioni salariali ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 148/2015, ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Inoltre, la norma in commento individua il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Nel dettaglio, si ha un influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50% del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

Il trattamento di integrazione al reddito può essere richiesto in modalità semplificata, senza l’articolata consultazione sindacale e i diversi aspetti procedurali previsti per la CIGO o la CIGS.

Operativamente, i datori di lavoro dovranno trasmettere la domanda di accesso alla prestazione direttamente in via telematica all’INPS, allegando l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza del requisito della monocommittenza o dell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente.

Al contempo, il datore dovrà comunque informare le competenti organizzazioni sindacali circa le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati.
La prestazione in commento viene erogata direttamente dall’INPS ai dipendenti, senza l’obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa, e non concorre ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015. Infine, non si prevede l’applicazione del consueto contributo addizionale a carico dei datori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale.

L’art. 2 del DL 185/2026 prevede invece una specifica integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti della società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Sul punto, la disposizione prevede che i lavoratori percettori del trattamento integrativo siano iscritti d’ufficio alla piattaforma del SIISL e siano tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma.

Infine, il successivo art. 3 introduce una misura finalizzata ad accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti delle società Acciaierie d’Italia SpA e ILVA SpA, entrambe in amministrazione straordinaria.
In sintesi, per i datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono a tempo indeterminato i predetti lavoratori, può essere riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro.

In aggiunta, ai datori di lavoro in questione verrà riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro.

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