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Intermediazione illecita e sfruttamento a prescindere dal numero dei lavoratori

L’accertamento dello stato di bisogno in capo a ogni lavoratore rileva ai fini sanzionatori e di determinazione del profitto conseguito

/ Stefano COMELLINI

Sabato, 24 ottobre 2026

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Il reato di cui all’art. 603-bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) si perfeziona a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti e dall’accertamento dello stato di bisogno in capo a ognuno di essi; quest’ultimo dato, peraltro, rileva ai fini sanzionatori e di determinazione del profitto conseguito.
Per giungere a questo principio di diritto, la Cassazione, con la sentenza n. 37233 depositata ieri, si sofferma ampiamente sulla struttura della fattispecie del reato, ritenuta nei giudizi di merito in capo all’amministratore di una società a sua volta incolpata dell’illecito di cui all’art. 25-quinquies DLgs. 231/2001.

La Corte premette che l’art 603-bis c.p. tutela la dignità del lavoratore quale essere umano, a fronte dello sfruttamento delle sue prestazioni lavorative, della sua mercificazione e sfruttamento (Cass. n. 9473/2023).
Si tratta di reato a condotta plurima e con offensività eventualmente plurisoggettiva, in cui il soggetto si rende autore di più condotte criminose della stessa natura, in rapida successione temporale, ma che vengono considerate da un punto di vista normativo come un unico fatto di reato.

Venendo ora agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, la Cassazione rileva che l’art. 603-bis non definisce il concetto di sfruttamento in modo diretto, ma lo “indicizza” al suo terzo comma, fissando dei requisiti da cui è possibile desumerne: il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione; le condizioni contrattuali; la sicurezza nei luoghi di lavoro; le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore.

La reiterazione delle condotte, richiesta espressamente nei primi due indici di sfruttamento ma da ritenersi necessaria anche per gli altri due, deve riguardare ogni singolo lavoratore, non potendo riferirsi alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, bensì la dignità della singola persona (Cass. n. 7861/2022).

Tuttavia, la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde (Cass. n. 7857/2022), non avendo l’elencazione degli indici carattere tassativo e potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta con la quale si abusa del lavoratore (Cass. n. 9473/2023).

Il reato in esame si realizza così nel momento e nel luogo dell’effettiva sottoposizione del lavoratore a condizioni di sfruttamento, concretandosi la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, con la conseguenza che l’occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spaziotemporale integra un unico reato. Il numero dei lavoratori rileverà solo ai fini della determinazione sanzionatoria e della quantificazione del profitto, nonché per l’eventuale configurabilità della speciale circostanza aggravante di cui all’art. 603-bis comma 4 n. 1 c.p. qualora tale numero sia superiore a tre.

Dallo sfruttamento della manodopera deve distinguersi l’approfittamento dello stato di bisogno; presupposto, se conosciuto dal datore di lavoro, necessario perché la condotta di sfruttamento sia punibile.
Si tratta di condizione da non intendere come stato di necessità, tale da impedire in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà del singolo lavoratore, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Cass. n. 24441/2021); una condizione di debolezza particolarmente intensa che compromette il soddisfacimento di esigenze di vita elementari e fondamentali della persona.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la colpevolezza dei ricorrenti perché si era accertato come si trattasse di soggetti inquadrati fittiziamente quali soci volontari, in condizione di difficoltà economica, non più giovani e non particolarmente specializzati, quindi senza possibilità di reperire facilmente un’occupazione lavorativa; circostanze queste conosciute dal datore di lavoro e incidenti in modo significativo sulla loro libertà di autodeterminazione.

Di rilievo è il punto della sentenza relativo alla confisca del profitto di reato. Per la Cassazione, il profitto dato dal risparmio di spesa, derivante dalla differenza tra la retribuzione dovuta e quella corrisposta, può dirsi provato e può indurre l’ammontare della confisca solo con riferimento allo sfruttamento dei lavoratori per i quali sia stato dimostrato lo stato di bisogno, da accertarsi per ognuno di loro senza poter fare riferimento, come avvenuto nei giudizi di merito, a un’analisi indistinta e collettiva della manodopera impiegata o a dati di polizia giudiziaria che non siano stati oggetto di contraddittorio nel corso del processo.

Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altro giudice di merito che determini, in modo puntuale, il profitto del reato ai fini della confisca obbligatoria per equivalente prevista dall’art. 603-bis.2 c.p.

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