Cessione di crediti inopponibile senza obbligo di restituzione
Nel concordato il liquidatore non può ottenere dalla banca l’effetto proprio della revocatoria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27603 del 22 ottobre 2026, affronta un’articolata vicenda, nell’ambito di un concordato preventivo liquidatorio aperto in vigenza del RD 267/42, inerente alla cessione a una banca di crediti vantati dal debitore verso i propri clienti, alla loro opponibilità alla procedura concorsuale, agli effetti dell’eventuale inopponibilità e alla legittimazione del liquidatore giudiziale a farla valere.
Il caso riguarda una società di capitali che, prima dell’accesso al concordato, aveva ceduto ad alcune banche, successivamente incorporate per fusione in un unico intermediario finanziario, alcuni crediti vantati verso i propri clienti, a garanzia di finanziamenti erogati dalle banche stesse.
L’azione legale era stata promossa nei confronti della banca cessionaria dal liquidatore giudiziale. Questi aveva sostenuto che non fosse provata la notificazione delle cessioni ai debitori ceduti prima della domanda di concordato, facendone discendere, ai sensi degli artt. 45 e 169 del RD 267/42, l’inopponibilità nei confronti dei creditori concorsuali e chiedendo alla banca cessionaria la restituzione delle somme già incassate dai debitori ceduti.
In relazione all’opponibilità delle cessioni di credito nei confronti della procedura, la Cassazione ricorda che, con la riforma del diritto fallimentare del 2006, l’art. 169 del RD 267/42 ha reso applicabile anche al concordato preventivo il disposto dell’art. 45 del decreto stesso. Ne deriva che le formalità necessarie a rendere opponibile un atto ai terzi, nel caso della cessione di credito, della notificazione al debitore ceduto o della sua accettazione, devono essere compiute prima della presentazione della domanda di concordato.
Una volta verificata detta inopponibilità, occorre soffermarsi sulla legittimazione ad agire del liquidatore giudiziale. Essa, in sostanza, dipende dai contenuti della proposta concordataria e non sussiste ove quest’ultima non preveda che i crediti in parola siano messi a disposizione dei creditori concorsuali.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26982/2022 e 23520/2019), infatti, riconosce la legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguardano i suoi beni e limita, invece, la legittimazione del liquidatore giudiziale alle controversie liquidatorie e distributive. La fattispecie in esame può rientrare tra queste ultime soltanto se la pretesa inopponibilità delle cessioni sia stata valorizzata nella proposta concordataria, inserendo i relativi crediti nell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori.
E sono proprio i crediti a dover essere oggetto della proposta concordataria, non una pretesa restitutoria nei confronti della banca cessionaria che li abbia incassati dai clienti della debitrice. L’effetto dell’inopponibilità, infatti, è che il pagamento effettuato dal debitore ceduto alla banca cessionaria non ha efficacia liberatoria nei confronti della massa. In sostanza, se la cessione è opponibile al concordato e il debitore ceduto paga la banca, egli estingue il proprio debito. Se, invece, la cessione è inopponibile al concordato, il debitore ceduto resta obbligato verso la cedente, con il rischio di dover adempiere nuovamente. In tale caso, tuttavia, non sorge in capo alla procedura un diritto alla restituzione delle somme nei confronti della banca cessionaria, risultato al quale era invece diretta l’azione promossa dal liquidatore giudiziale e approdata dinanzi alla Cassazione.
Siffatto risultato avrebbe potuto essere ottenuto mediante un’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 del RD 267/42, nell’ambito del fallimento, oppure, ricorrendone i presupposti, mediante l’azione revocatoria ordinaria che, tuttavia, ai sensi dell’art. 2901 comma 3 c.c., non avrebbe potuto essere esperita ove il pagamento avesse costituito adempimento di un debito scaduto. Attraverso il concordato, in sintesi, non può essere surrettiziamente ottenuto l’effetto proprio di un’azione revocatoria.
Emergono, pertanto, tre distinti livelli di analisi. Il primo riguarda l’efficacia della cessione tra cedente e cessionario.
Accertata tale efficacia, occorre verificare se la cessione sia opponibile alla procedura, circostanza che dipende dal momento in cui è stata eseguita la formalità necessaria a renderla opponibile, ossia, nel caso di specie, la notificazione della cessione al debitore ceduto o la sua accettazione.
Infine, ove tale formalità non sia stata tempestivamente compiuta, l’inopponibilità non determina l’inefficacia della cessione tra le parti e non fa sorgere, per effetto dell’incasso del credito, un obbligo della banca cessionaria di restituire le somme al cedente; comporta, piuttosto, ricorrendone i presupposti, la possibilità di far valere il credito nei confronti del debitore ceduto che abbia pagato al cessionario senza liberarsi nei confronti della massa.
La sentenza fa applicazione, ratione temporis, della normativa contenuta nella legge fallimentare, sicché non vengono in rilievo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, in particolare, il suo art. 115, che è volto a disciplinare le “Azioni del liquidatore giudiziale”.
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